
Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere
Si segnala che sul Burl di oggi, 17 aprile 2023, è stato pubblicato l’avviso di approvaziona del bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere”.
IN SINTESI
La misura promuove gli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale, oltre che alla luce della crisi innescatasi a seguito del conflitto russo-ucraino e della crisi energetica che rendono ancor più necessaria l’esigenza di sostenere la propensione agli investimenti, dirottata sui costi di gestione. Sono previste le seguenti linee di intervento:
- la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa in esercizio alla data di presentazione della domanda;
- la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa.
Possono partecipare le PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo:
A) in caso di riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera già esistente alla data di presentazione della domanda:
– esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l’attività:
- ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
- ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
- ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;
- ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
- ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);
- ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;
- dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.
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